

In base a quanto stabilito dall’articolo 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020, per beneficiare del Superbonus è obbligatoria la presentazione della CILA Superbonus attraverso l’utilizzo di un modello standardizzato, definito con l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali in data 4 agosto 2021. Questa previsione risponde all’esigenza di uniformare le pratiche edilizie su scala nazionale, garantendo certezza operativa e trasparenza negli interventi agevolati.
Tale obbligo si applica a tutti i lavori avviati a partire dal 1° giugno 2021. Pertanto, l’eventuale sostituzione della CILA con una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), pur essendo quest’ultima un titolo abilitativo generalmente più completo e oneroso, non è sufficiente a sanare il mancato rispetto della forma imposta
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