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Superbonus, ok al decreto anti-frodi: stop di 30 giorni se emergono profili di rischio – Il Sole 24 ORE

I punti chiave

3′ di lettura

Stop a cessione del credito o sconto in fattura per Superbonus e gli altri bonus edilizi se emergono «profili di rischio» che vanno verificati. È una delle misure contenute nella bozza del decreto anti-frodi arrivato approvato dal Consiglio dei ministri dopo la rivelazione del direttore dell’agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini al Sole 24 Ore di crediti inesistenti sui bonus edilizi per ben 800 milioni di euro.

Secondo indiscrezioni il capo delegazione M5s Stefano Patuanelli, esprimendo dubbi sull’impatto di alcune misure inserite nel testo, avrebbe chiesto di trasformare il decreto in un emendamento parlamentare, ma la richiesta non sarebbe stata accolta e si sarebbe deciso di procedere con il decreto legge, che è stato approvato. In particolare si prevede che l’agenzia delle Entrate possa sospendere «fino a 30 giorni» gli effetti delle comunicazioni di cessione del credito in base a speficici profili di rischio che saranno individuati per ogni «diversa tipologia dei crediti ceduti». All’esito positivo delle verifiche, o trascorsi 30 giorni, la cessione del credito diventa efficace.

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Draghi a ministri: stop frodi a garanzia credibilità bonus

Bisogna evitare che i bonus edilizi perdano credibilità come accadde negli anni Settanta agli aiuti allo sviluppo. Lo avrebbe detto Mario Draghi, al termine della cabina di regia, in replica alle obiezioni di chi gli chiedeva di evitare eccessivi controlli sul Superbonus, per non appesantire la misura. La “lezione” del premier, raccontano, ha rinviato allo stanziamento per il Biafra di fine anni ’70: si scoprì poi che gran parte delle risorse aveva finanziato corruzione e questo indebolì la credibilità dei fondi per lo sviluppo. La morale di Draghi è che se le frodi fanno perdere fiducia nei bonus ne va della loro esistenza in futuro.

I profili di rischio

«Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti, le disposizioni rafforzano le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi». È la ratio del decreto anti frodi sul Superbonus, stando alla relazione illustrativa del provvedimento che è composto di cinque articoli. Come detto, in materia di cessione del credito, è previsto che l’agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle misure qualora emergano «profili di rischio», ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. «I profili di rischio – si legge nel decreto – sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni»; «ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria»; «ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni». «Se all’esito del controllo non risultano confermati i rischi, ovvero decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento» e quindi si può procedere alla cessione del credito.

Esteso obbligo visto conformità anche ad altri bonus

L’obbligo del visto di conformità servirà anche per usufruire dei bonus edilizi diversi dal Superbonus. Lo prevede una bozza del decreto legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Il decreto, si legge nelle relazione illustrativa, estende «l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%)». Quanto al Superbonus, l’obbligo del visto di conformità è introdotto «anche nel caso in cui il cosiddetto Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura».

Source: ilsole24ore.com

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