Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus, per la proroga non basta pagare il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – Informazione Fiscale

Superbonus, per la proroga non basta pagare il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – Informazione Fiscale

Superbonus, per la proroga non basta pagare il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 - Informazione Fiscale

Superbonus con limiti stringenti per le unifamiliari: non basta pagare il 30 per cento dell’importo dei lavori entro il 30 settembre 2022 per fruire della proroga per l’ultimazione entro la fine dell’anno. A fare il punto è la Sottosegretaria al MEF, Maria Cecilia Guerra, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 21 giugno.

Per fruire del superbonus fino al 31 dicembre 2022 non basta aver pagato il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre.

La proroga del superbonus per le unifamiliari prevista dal decreto Aiuti prevede limiti stringenti e inderogabili, e soprattutto fa esplicito riferimento alla percentuale dei lavori effettuati e non all’importo delle spese pagate.

Diventa così rilevante, ai fini dell’accesso alla proroga, non aver pagato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre, bensì aver ultimato la stessa quota dell’intervento complessivamente preventivato.

Questo è quanto chiarito dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 21 giugno 2022.

Superbonus, per la proroga non basta pagare il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022

I cittadini che non sono convinti di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 non possono “mettere in salvo” la proroga a fine anno del termine per l’ultimazione dell’intervento pagando i lavori entro giugno.

Il MEF smentisce l’interpretazione data dalla stampa specializzata, e nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 21 giugno fa il punto delle regole da considerare.

Il decreto Aiuti ha recentemente prorogato il superbonus per le unifamiliari, disponendo che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto che alla data del 30 settembre siano effettuati lavori pari almeno al 30 per cento dell’intervento complessivo.

Secondo le nuove disposizioni inserite nel riformulato comma 8-bis, articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, nel computo del 30 per cento dei lavori possono essere inclusi anche quelli non rientranti nel superbonus.

Cosa è cambiato?

Il Decreto Aiuti ha concesso tre mesi in più, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno, per raggiungere il SAL minimo del 30 per cento in relazione ai lavori sulle villette, requisito necessario per fruire del superbonus per le spese fino a fine anno.

Il Decreto Aiuti prevede inoltre una novità che renderà più semplice raggiungere la percentuale minima di lavori.

Come evidenziato dalla Sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, ai fini del calcolo del 30 per cento dei lavori il contribuente può scegliere se includere solo gli interventi ammessi al superbonus o anche altri lavori effettuati sul medesimo immobile.

Una regola che rende più semplice il perfezionamento dei requisiti per fruire del superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre 2022.

Per la proroga del superbonus conta la percentuale dei lavori effettuati al 30 settembre 2022

Stando alla formulazione normativa, il requisito previsto per l’accesso alla proroga del superbonus 110 per cento è che “siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo” entro il 30 settembre.

I proprietari di villette unifamiliari che non sono certi di riuscire a concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 non possono quindi “mettere in salvo” l’agevolazione versando le somme relative agli interventi previsti.

Come evidenziato dal MEF, non è quindi sufficiente ai fini della proroga al 31 dicembre 2022 il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi.

Sarà invece necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, considerando che la norma fa riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.

5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110 per cento
Scarica il testo in pdf della risposta fornita dal MEF

Source: informazionefiscale.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment