Fino al 31 dicembre 2025 – nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza – il Superbonus trova applicazione nella misura “originaria” del 110%.
Per i medesimi interventi, inoltre, viene mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal D.L. 39/2024.
Il Superbonus compete per le spese agevolate che eccedono il contributo per la ricostruzione (quelle che rimangono effettivamente a carico del beneficiario).
In alternativa, l’avente diritto può scegliere il Superbonus Rafforzato rinunciando al contributo e beneficiando esclusivamente del Superbonus con una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente previsti dalla disciplina dell’art. 119 del d.l. 34/2020.
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