
La disciplina del terzo condono si distingue da quella dei due
precedenti per una diversa considerazione della sussistenza di
eventuali vincoli paesaggistici, segnando il passaggio da un
modello più elastico a un sistema decisamente più selettivo.
Se nei condoni introdotti dalla Legge n.
47/1985 e dalla Legge n. 724/1994 la
presenza del vincolo lasciava spazio a valutazioni di compatibilità
anche su interventi di una certa consistenza, con il D.L.
n. 269/2003, convertito dalla Legge n.
326/2003, è stato introdotto un criterio molto più
stringente.
In presenza di vincoli, infatti, la sanatoria è ammessa solo per
interventi riconducibili alle cosiddette opere
minori, vale a dire quelle che non comportano aumento di
volume o di superficie e che si collocano nell’ambito della
manutenzione straordinaria, del
restauro o del risanamento
conservativo.
Questo cambio di impostazione sposta il baricentro della
valutazione sulla qualificazione dell’intervento
edilizio.
Su questa diversa prospettiva si è soffermato il
Consiglio di Stato con la sentenza
del 15 aprile 2026, n.
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