L’identificazione degli addetti nei cantieri è uno degli aspetti
più sottovalutati quando entrano più imprese, eppure il
D.Lgs. n. 81/2008 (Testo
Unico Sicurezza Lavoro) la costruisce su due obblighi distinti e
autonomi, quello del datore di lavoro di munire il lavoratore della
tessera di riconoscimento, all’art. 18, comma 1, lettera u), e
quello del lavoratore di esporla, all’art. 20, comma 3.
Per chi dirige un’impresa esecutrice questo significa che
l’ispettore, entrato in cantiere, non deve avere bisogno di
chiedere chi sia quell’uomo sul ponteggio, e se lo deve chiedere il
verbale è di fatto già scritto. Non protegge l’aver consegnato i
tesserini in ufficio, non protegge la tessera rilasciata dalla
Cassa Edile se è incompleta, non protegge il fatto che l’operaio
sia in cantiere da anni e lo conoscano tutti.
Su questo obbligo non esistono più scorciatoie, perché il
registro di cantiere vidimato non è più utilizzabile da nessuna
impresa, nemmeno da quelle più piccole che erano le sole a poterne
disporre,
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