
Nel governo degli spazi esterni in ambito
condominiale, il confine tra iniziativa del
singolo e tutela dei diritti altrui
mostra tutta la sua fragilità quando vengono realizzati interventi
percepiti come minori ma che, in realtà, possono pregiudicare la
fruizione degli spazi stessi.
Esempio ne sono tettoie e coperture leggere,
realizzate in aree di proprietà esclusiva,
frequentemente percepite come zone “libere” e quindi sulle
quali intervenire con una certa elasticità progettuale.
La realtà, però, è ben diversa: anche per queste opere di
modesta entità possono entrare in gioco diritti soggettivi forti,
come il diritto di veduta, di aria e di luce, che
il codice civile tutela in modo rigoroso e non negoziabile. La
situazione si complica quando l’intervento insiste su un’area di
proprietà esclusiva, ma in prossimità del muro
perimetrale dell’edificio e delle aperture sovrastanti. In
questi casi emerge una convinzione ancora molto diffusa: che il
richiamo all’art. 1102 c.c. – e quindi alle regole
sull’uso dei beni comuni – possa consentire margini più ampi di
intervento, attenuando o addirittura
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