

Qual è la corretta base di calcolo della sanzione
pecuniaria in caso di annullamento del titolo
edilizio? Come deve essere interpretata la nozione di
“valore venale delle opere”? E, soprattutto, in
quali casi si applica realmente il regime di favore previsto
dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001?
Risponde a questi interrogativi sull’applicazione della c.d.
“fiscalizzazione” degli abusi edilizi il TAR
Lombardia, con la sentenza
del 15 aprile 2025, n. 1364, offrendo alcuni
importanti chiarimenti in tema di sanzioni alternative alla
demolizione nel caso di permesso di costruire
annullato.
Permesso di costruire annullato: il TAR sulla fiscalizzazione
degli abusi edilizi
Il cuore del contenzioso riguarda l’applicazione dell’art. 38,
comma 1, del Testo Unico dell’Edilizia, norma che
disciplina le conseguenze dell’annullamento del permesso di
costruire.
In presenza di un titolo legittimamente rilasciato ma
successivamente annullato, la norma consente – in alternativa
alla demolizione – l’irrogazione di una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere. Si tratta di
una misura di favore applicabile solo in circostanze
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