Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore
ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 100 metri quadrati.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,
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