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Tolleranze costruttive in zona sismica: quando l’art. 34-bis non basta

Tolleranze costruttive in zona sismica: quando l’art. 34-bis non basta

Con il Decreto Salva Casa il legislatore ha ampliato le
casistiche di difformità edilizie che non costituiscono violazione
da sanzionare. In particolare, con l’aggiornamento dell’art. 34-bis
del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sono state
confermate le tolleranze “ordinarie” e sono state previste delle
tolleranze “straordinarie” per gli interventi realizzati entro il
24 maggio 2024, con percentuali che crescono al diminuire della
superficie utile dell’unità immobiliare, dal 2 al 6%.

Tra le varie modifiche è stata inoltre introdotta una procedura
specifica da attivare per le tolleranze, sia ordinarie che
straordinarie, quando l’immobile si trova in zona sismica, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità.

Sul piano teorico, dunque, le tolleranze costruttive di cui
all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia non costituiscono
violazione e sembrano esaurirsi, almeno apparentemente, in una
dichiarazione del tecnico abilitato, necessaria per attestare lo
stato legittimo dell’immobile, da inserire nelle nuove pratiche
edilizie oppure negli atti di trasferimento o costituzione di
diritti reali.

Quindi si può affermare che è sufficiente rientrare nei limiti
delle tolleranze
…continua a leggere

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