
Le tolleranze costruttive sono sempre state considerate un tema
marginale, almeno fino a quando non ci si trova a doverle gestire
in un atto di compravendita. Con le modifiche introdotte dal D.L.
n. 69/2024 (Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024, l’art.
34-bis del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha
assunto una struttura molto più articolata.
Le
nuove tolleranze costruttive dopo il Salva Casa
Oggi non parliamo più di una sola categoria di tolleranze, ma di
un sistema che distingue chiaramente:
- quelle legate a parametri misurabili, le tolleranze
costruttive; - quelle tipiche della fase esecutiva e alla fisiologia del
cantiere, le tolleranze esecutive; - le tolleranze ordinarie;
- quelle “straordinarie”, per gli interventi realizzati
entro il 24 maggio 2024, con soglie differenziate
dal 2% al 6%.
Un nuovo sistema in cui il legislatore ha deciso di valorizzare
l’epoca di realizzazione dell’abuso, la quadratura dell’unità
immobiliare ma soprattutto la figura del tecnico.
Tolleranze
costruttive: il problema operativo
Così come previsto al comma 3 dell’art. 34-bis,
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
