
La realizzazione di un varco carrabile con rampa
pavimentata, accompagnata da movimenti di terra,
interventi sulle murature a secco e modifiche degli assetti
vegetazionali, deve essere sempre qualificata come nuova
costruzione?
È necessario il permesso di costruire oppure,
in presenza di opere di limitata consistenza, può risultare
sufficiente una SCIA? E, quando il fondo ricade in un’area
sottoposta a vincolo, l’intervento può essere autorizzato mediante
il procedimento paesaggistico semplificato previsto dal d.P.R. n.
31/2017?
Su questi interrogativi si è pronunciato il Consiglio di Stato
con la sentenza
16 luglio 2026, n. 5765, relativa alla realizzazione
di un accesso pedonale e carrabile destinato a collegare la strada
pubblica con un fondo agricolo intercluso.
Palazzo Spada ha chiarito che un simile intervento può non
richiedere il permesso di costruire e può essere sottoposto ad
autorizzazione paesaggistica semplificata, ma
soltanto quando le caratteristiche dimensionali, funzionali e
morfologiche delle opere consentano di escludere una trasformazione
significativa del territorio e di ricondurre effettivamente
l’intervento
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