
Nelle questioni riguardanti abusi edilizi su immobili ricadenti
in zona paesaggisticamente vincolata, una delle
principali tendenze è quella di ragionare per gradi di
irregolarità: difformità lievi, parziali, essenziali;
scostamenti minimi, interventi “in diminuzione”, modifiche interne
considerate neutre sul piano urbanistico.
Un approccio che, quando entra in gioco il vincolo
paesaggistico, ha esiti diversi su alcune
categorie di intervento che, nella disciplina ordinaria mantengono
una loro autonomia concettuale e sanzionatoria, di fatto
assorbite in un’unica nozione di illecito
edilizio, con effetti particolarmente incisivi sul piano
repressivo.
La
sentenza del TAR Campania, sez. Napoli, del 29 dicembre 2025, n.
8462, offre proprio l’occasione per tornare su alcuni
principi che la giurisprudenza considera ormai consolidati, ma
spesso sottovalutati o travisati dai privati, come ad esempio:
- la irrilevanza della distinzione tra
difformità parziale e variazione essenziale in area vincolata; - la necessità di valutare gli abusi in modo
unitario, e non atomistico; - l’inesistenza di un legittimo affidamento
fondato sul tempo o su interlocuzioni
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