In epoca di Superbonus 110% e bonus
edilizi, che si venda un immobile sul quale si
stanno usufruendo di detrazioni fiscali
è fatto abbastanza comune. Come comune è il dubbio che ne deriva:
in caso di alienazione, le rate non ancora godute sono perse?
Bisogna specificare qualcosa nel rogito oppure no? Si tratta di
un’interessante questione posta da un contribuente a Fisco
Oggi , a seguito della vendita di una casa su
cui erano stati effettuati degli interventi
Sismabonus e su cui ancora erano pendenti delle
quote per le detrazioni.
Vendita immobile e trasferimento detrazioni fiscali: cosa
succede?
Sul punto, il Fisco ha ricordato che la variazione della
titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati
interventi di recupero del patrimonio edilizio,
prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della
detrazione, comporta solitamente il trasferimento delle
quote di detrazione non usufruite. Come previsto infatti
all’art. 16-bis, comma 8 del D.P.R. n. 917/1986
(TUIR), in caso di vendita dell’unità immobiliare
sulla quale sono stati realizzati gli interventi elencati al comma
1 dello stesso articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in
parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta
all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso
accordo delle parti.
Lo stesso vale per la quota detraibile relativa all’anno
di trasferimento dell’immobile: come specificato nella
Circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, essa spetta per intero al
contribuente che possedeva l’immobile al 31
dicembre di quell’anno.
Trasferimento quote di detrazione: la circolare dell’Agenzia
delle Entrate
Attenzione però: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella
circolare
n. 7/E del 25 giugno 2021 che, qualora nell’atto di
trasferimento dell’immobile non sia stato specificato che il
venditore conserva la detrazione delle rate residue, questa volontà
può desumersi anche da una scrittura privata,
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e
sottoscritta da entrambe le parti contraenti, specificando che
l’accordo esisteva già alla data del rogito. Naturalmente in sede
di dichiarazione dei redditi, il comportamento dei contribuenti
deve essere coerente con quanto indicato in questo
accordo.
Infine, come specificato nell’ultimo periodo del comma 8
dell’art. 16-bis del TUIR, in caso di decesso
dell’avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all’erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
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