
Uno dei veri banchi di prova delle procedure di affidamento è
l’efficienza delle Amministrazioni, chiamate non
solo a garantire il rispetto formale delle regole di gara, ma a
governare i procedimenti in modo coerente con una
logica di tempestività, concentrazione e certezza dei tempi,
soprattutto quando sono in gioco appalti complessi e di importo
rilevante.
Il nuovo Codice dei
contratti pubblici ha provato a rispondere a questa
esigenza, spostando il baricentro dell’azione amministrativa dal
mero rispetto sequenziale delle fasi procedurali al
risultato concreto dell’affidamento, inteso come
esito utile, tempestivo e affidabile della gara. È in questa
cornice che il tempo assume valore giuridico,
imponendo alle stazioni appaltanti di garantire termini congrui e
coerenti anche con l’affidamento riposto dall’operatore
economico.
Ma fino a che punto questo equilibrio può essere spinto? Quanto
può durare il subprocedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta senza compromettere la legittimità della
gara?
È consentito frazionare nel tempo il contraddittorio, acquisendo
giustificazioni a più riprese?
Su questi interrogativi è intervenuto il
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