

Che cosa si intende per “malfunzionamento” del Fascicolo
Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)? Quali verifiche possono
essere fatte comunque “fuori piattaforma”? Come devono regolarsi
oggi le stazioni appaltanti?
Verifica dei requisiti e FVOE parzialmente non funzionante: il
parere del MIT
Domande più che legittime, che molti RUP e operatori si pongono
di fronte all’applicazione concreta dell’art.
99 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), soprattutto
dopo il D.Lgs. n. 209/2023 (Correttivo) ha inserito al suo interno
il nuovo comma 3-bis che, in riferimento alla verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione alle gare, ha previsto cosa fare in
caso di malfunzionamento “anche parziale” del fascicolo virtuale
dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi
di interoperabilità ad esso connessi.
A fornire un chiarimento è intervenuto il Supporto Giuridico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 3
giugno 2025, n. 3464, che richiama anche la Delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 262/2023.
Vediamo nel dettaglio cosa dice il MIT
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