
In una gara d’appalto la verifica dei requisiti degli
operatori economici può essere affidata all’esterno,
almeno in parte, per alleggerire il carico amministrativo delle
stazioni appaltanti? Oppure esiste un confine tra supporto
operativo e funzione pubblica non delegabile che non è possibile
superare?
Nonostante il nuovo assetto delineato dal D.Lgs. n.
36/2023 spinga sempre di più verso digitalizzazione,
qualificazione delle stazioni appaltanti, interoperabilità delle
banche dati e centralizzazione delle procedure, molte
amministrazioni continuano a misurarsi con difficoltà
organizzative, carenza di personale specializzato e carichi
istruttori che, soprattutto nella fase di verifica, restano
particolarmente onerosi.
Situazioni a cui si lega inevitabilmente una riflessione sulla
possibilità per le SA di delegare o meno attività come la verifica
dei requisiti e su cui è intervenuta ANAC con la
delibera del 1 aprile
2026, n. 116, ribadendo che rimane in capo alle
amministrazioni la responsabilità operativa, nel rispetto di quanto
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Esternalizzazione della verifica requisiti: l’intervento di
ANAC
La delibera
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