
Nel procedimento autorizzativo degli impianti da fonti
rinnovabili, può accadere che le amministrazioni coinvolte non
raggiungano un’intesa, anche nelle fasi avanzate della
valutazione.
In questi casi interviene il meccanismo previsto dall’art. 5,
comma 2, lettera c-bis), della Legge n. 400/1988,
che prevede la rimessione della questione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ai fini del superamento del
dissenso tra amministrazioni statali e della successiva
deliberazione del Consiglio dei ministri.
Proprio perché collocata nella fase finale del procedimento, la
decisione incide direttamente sull’esito della valutazione di
impatto ambientale e sulla possibilità di proseguire con la
realizzazione dell’intervento.
Ma cosa accade se l’iter si arresta proprio a questo punto? Può
la rimessione al Consiglio dei ministri bloccare sine die una
procedura di VIA? Quali strumenti ha il proponente per risolvere la
situazione di stallo?
La sentenza
del Consiglio di Stato 11 marzo 2026, n. 1986
chiarisce che anche questa fase resta soggetta alle regole generali
dell’azione amministrativa, a partire dall’obbligo
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