

La demolizione e ricostruzione di un edificio, anche parzialmente crollato, si configura come ristrutturazione edilizia, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 4685/2023. L’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (DpR 380/2001) ricomprende infatti tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
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