
Nel contenzioso in materia paesaggistica, uno
degli errori più frequenti consiste nel confondere il piano della
repressione dell’illecito con quello della
valutazione di compatibilità paesaggistica.
Accade così che l’ordine di rimessione in
pristino venga contestato non tanto sul terreno della
legittimità formale e procedimentale, quanto invocando direttamente
la presunta assenza di impatto sul paesaggio o la futura
sanabilità dell’intervento.
Ma la compatibilità paesaggistica può davvero
essere valutata in sede di ordine di ripristino? E soprattutto: il
giudizio di compatibilità è sempre necessario in
presenza di un abuso paesaggistico, oppure può
essere espresso solo all’interno di uno specifico procedimento?
È un’impostazione fuorviante, perché presuppone che la
compatibilità paesaggistica sia un giudizio sempre attivabile e
immediatamente spendibile, anche in assenza del
procedimento tipico previsto dalla legge.
In realtà, l’ordinamento mantiene una distinzione netta tra:
- il potere repressivo, che si fonda
sull’accertamento della violazione degli obblighi di tutela; - il procedimento di sanatoria paesaggistica,
che ha natura valutativa e può essere attivato solo su
istanza di parte.
Da qui discende un ulteriore interrogativo, spesso posto in
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