
La diffusione delle reti di telecomunicazione può giustificare
la compressione della tutela del paesaggio? È possibile eliminare
per legge il vincolo paesaggistico che grava sui
terreni soggetti a uso civico per accelerare la
realizzazione delle infrastrutture? Fino a che punto il legislatore
può spingersi nel semplificare i procedimenti amministrativi senza
entrare in conflitto con la Costituzione?
Ha risposto a queste domande la Corte
Costituzionale con la sentenza
n. 121, depositata il 6 luglio 2026, che interviene su
una delle misure introdotte per accelerare la diffusione delle reti
di telecomunicazione. La Consulta ha infatti dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-bis del D.Lgs.
n. 259/2003 nella parte in cui esclude, per gli impianti
realizzati su terreni gravati da uso civico, l’applicazione del
vincolo paesaggistico previsto dall’art.
142, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 42/2004.
Rimane invece pienamente valida la diversa previsione che
esonera tali interventi dall’autorizzazione al mutamento di
destinazione d’uso disciplinata dall’art. 12 della
Legge n. 1766/1927, ritenuta dalla
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