
Oggi parliamo del Parere del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 149/2025 del
20 novembre 2025 richiesto dal Dipartimento beni culturali e
dell’identità siciliana, con nota prot. n. 22733 del 16 giugno 2025
a firma del dirigente generale e dell’Assessore, su una questione
interpretativa scaturente dall’applicazione nel territorio
siciliano dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
quale si è registrato negli anni un revirement della
giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
La questione che ha affrontato il CGA riguarda la legittimità
delle licenze edilizie rilasciate in passato in aree vincolate,
senza il preventivo nulla osta paesaggistico, sulla base di un
vecchio orientamento giurisprudenziale che riteneva il vincolo
inefficace fino al decreto ministeriale finale.
Il problema
Per molti anni (soprattutto anni ’60), i Comuni siciliani hanno
rilasciato i titoli abilitativi edilizi in aree inserite negli
elenchi delle “bellezze d’insieme” senza richiedere il parere della
Soprintendenza. Ciò avveniva perché la giurisprudenza siciliana
dell’epoca
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