
La tutela prevista dalla normativa sul
whistleblowing opera già quando il segnalante
dispone di elementi ragionevoli per ritenere
veritiere le informazioni denunciate e non richiede che l’illecito
venga successivamente accertato in sede penale.
È uno dei principi affermati dal TAR Lazio,
sez. Roma I, con la sentenza
24 aprile 2026, n. 7507, che ha respinto il ricorso
proposto contro una delibera ANAC con cui era
stata accertata la natura ritorsiva di alcune misure adottate nei
confronti di un medico autore di segnalazioni
interne.
La pronuncia si sofferma su alcuni aspetti centrali della
disciplina del whistleblowing, chiarendo quando opera la
protezione del segnalante, quale rilevanza assuma
l’eventuale interesse personale sotteso alla
denuncia e quali oneri gravino sull’amministrazione chiamata a
dimostrare l’assenza di finalità ritorsive.
Whistleblowing e misure ritorsive: il caso esaminato da ANAC e dal
TAR Lazio
La vicenda trae origine dalle segnalazioni presentate da un
medico che aveva denunciato alcune presunte irregolarità nella
gestione delle attività
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
