

Il Superbonus e, più in generale, i bonus edilizi per alcuni anni hanno dato la possibilità ai contribuenti di “monetizzare” le detrazioni fiscali scegliendo la cessione del credito o lo sconto in fattura al posto della classica compensazione in dichiarazione dei redditi (art. 121, Dl 34/2020). Ecco perchè sì parla anche di cessione del credito superbonus.
Il sistema, però, funziona soltanto se il cessionario – di solito una banca – prende in carico il credito nella Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle entrate.
La Risposta n. 130 del 13 maggio 2025 interviene proprio su un caso in cui la banca, pur avendo ricevuto la comunicazione di cessione, non ha ancora accettato né rifiutato il credito.
Il documento di prassi chiarisce cosa può (o non può) fare il cedente nell’attesa, come recuperare il bonus qualora l’istituto rinunci alla cessione e quali limiti si applicano all’opzione di ripartizione decennale introdotta dall’art. 2, comma 3‑sexies, Dl 11/2023.
Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate
Credito “in attesa di accettazione”:
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