
La rivendita di un immobile acquistato beneficiando del Superbonus, in quanto acquisito da un’impresa che aveva ricostruito l’intero edificio con interventi di riduzione del rischio sismico, non realizza una plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del Tuir. È la sintesi della risposta n. 137 dell’Agenzia del 20 maggio 2025.
Nel presentare il suo caso, il contribuente spiega di aver comprato un immobile che era stato oggetto di interventi antisismici (articolo 16, comma 1septies del Dl 90/2013) che rientrano nel perimetro della detrazione da Superbonus (articoli 119 e seguenti del Dl n. 34/2020). Nello specifico, per effetto della disciplina agevolativa, gli acquirenti delle case antisismiche con le caratteristiche indicate dalla norma, potevano fruire del Superbonus, nel periodo di vigenza delle relative disposizioni, ed esercitare l’opzione per la cessione del credito. Fa sapere, inoltre, che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla stessa detrazione. Considerato
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