Sì al Superbonus 110% per case antisismiche costruite dopo la demolizione di un edificio esistente. Attenzione però che sono ammessi all’agevolazione fiscale sono gli acquirenti e non l’impresa di costruzione.
A mettere un nuovo tassello nell’interpretazione delle norme contenute nel Decreto Rilancio la risposta data dall’Agenzia delle Entrate a un recente interpello. Nel caso in questione una società che ha demolito, ricostruito e suddiviso in unità abitative un immobile situato in un comune di una zona a rischio sismico 3, chiede se hanno diritto alla detrazione d’imposta sia i nuovi acquirenti sia il costruttore stesso che vorrebbe utilizzare come sede il fondo commerciale.
Per l’intervento effettuato di nuova edificazione è stato attestato il miglioramento delle classi sia sismiche sia energetiche, così come richiesto dalla legge. La risposta dell’Agenzia delle Entrate non è univoca, nel senso che il Sismabonus acquisti è destinato a chi compra gli appartamenti in vendita entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori ed entro la data del 31 dicembre 2021, mentre lo stesso è riconosciuto alle imprese, a prescindere dalla destinazione dell’immobile, ma solo per edifici esistenti e non per fabbricati di nuova costruzione.
Quindi i nuovi acquirenti sono ammessi all’agevolazione per immobili demoliti e ricostruiti mentre l’impresa di costruzione non è ammessa alle detrazioni per il fondo commerciale che intende utilizzare come sede operativa.
Se da un lato ecobonus e sismabonus si possono applicare anche agli immobili di imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla loro qualificazione, quindi anche agli immobili “strumentali”, “merce” o “patrimoniali”, e questo in virtù della ratio della legge che consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, dall’altro con questa nuova risposta l’Agenzia delle Entrate è categorica: «Tuttavia, si evidenzia che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su “edifici esistenti”, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione».
In altre parole, per essere agevolabili gli interventi non possono essere effettuati su edifici di nuova costruzione. Per questo motivo, per le spese sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, l’impresa non potrà beneficiare delle detrazioni.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.