

La Risposta a Interpello n. 122/2025 ha fornito interessanti lumi per l’ipotesi di decadenza dal “Superbonus”, non ancora contestata dall’Agenzia, in cui il contribuente intenda ravvedere la cessione del credito d’imposta già effettuata a terzi virando, poi, sui bonus “ordinari” in dichiarazione. In tale contesto l’Agenzia ha altresì chiarito che la decadenza dal “Superbonus” comporta l’inapplicabilità della tassazione della eventuale plusvalenza da cessione dell’immobile ai sensi della lett. b-bis dell’art. 67 del “TUIR”, restando semmai possibile la tassazione tradizionale in base alla lett. b).
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