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Non più pronunce isolate ma una linea giurisprudenziale che prende quota. Il messaggio che arriva dalla Cassazione, con le ordinanze 12422 e 12426 depositate il 10 maggio, è chiaro: omissioni e ritardi nell’invio della comunicazione Enea che è collegata all’ecobonus non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale. L’indirizzo sempre confermato, in questi ultimi anni, dall’agenzia delle Entrate viene, così, messo pesantemente in discussione. Soprattutto perché le pronunce che vanno in questa direzioni sono ormai quattro.
Le precedenti interpretazioni
Questa interpretazione è partita dalla sentenza della Cassazione n. 7657/2024: qui si spiegava che la normativa non consente di considerare il termine di 90 giorni come perentorio, dal momento che la comunicazione Enea ha finalità «essenzialmente statistiche». L’ordinanza 8019/2025 ha confermato
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