

Il professionista tecnico che ha svolto attività di progettazione e amministrative per conto di un condominio per lavori agevolabili con Superbonus poi non eseguiti ha comunque diritto al pagamento della parcella, indipedentemente dal fatto che il committente lo ‘avrebbe voluto pagare’ tramite lo sconto in fattura.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza 3106/2024 dello scorso 28 dicembre, ha affermato che anche se gli interventi edilizi per i quali è possibile fruire del Superbonus non vengono poi eseguiti dal condominio, il professionista tecnico va pagato lo stesso per le sue attività di progettazione e amministrative.
Cosa dice il Codice Civile
Nella sentenza si richiama l’art.2237 del Codice Civile, in virtù del quale “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando
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