

Sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale in Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che il mondo delle
costruzioni aspettava dal 9 febbraio 2022, data prevista dalla
Legge di Bilancio 2022 per la definizione dei costi per asseverare
la congruità delle spese per “talune categorie di beni”.
AGGIORNAMENTO
Superbonus 110% e bonus edilizi: il testo ufficiale in pdf del
Decreto MiTE
La struttura del nuovo decreto del MiTE
Un decreto che in via non ufficiosa è già girato in rete e che
dovrebbe essere costituito da 5 articoli e un allegato:
- l’articolo 1 definisce la finalità del decreto, ovvero che lo
stesso individua i costi massimi specifici omnicomprensivi
agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai
benefici fiscali, in attuazione del comma 13-bis, articolo 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio); - l’articolo 2 circoscrive il perimetro di applicazione del
decreto ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del
credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2
dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, qualora non sia già stato
presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del
decreto stesso; - l’articolo 3 prevede che per tutti gli interventi di cui
all’articolo 2, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia
redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi
specifici omnicomprensivi riportati nell’Allegato A. In tutti gli
altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata
con riferimento ai prezziari sopra indicati, così come disposto dal
comma 13-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio; - l’articolo 4 coordina le nuove disposizioni e quanto previsto
dalla Legge di Bilancio 2022 con il Decreto 6 agosto 2020 (c.d. DM
Requisiti tecnici). In particolare:- considera ammissibili le spese per il rilascio del visto di
conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni per l’accesso
alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, in
attuazione dell’art.121 della Legge di Bilancio 2022; - chiarisce che la verifica della congruità dei costi tenga conto
anche di quanto previsto dal nuovo decreto del MiTE; - prevede che l’asseverazione della congruità delle spese sia
effettuata esclusivamente con riferimento ai costi massimi
specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui
all’Allegato I. Inoltre, il decreto coordina le nuove disposizioni
con le seguenti previsioni:- quella secondo cui l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali
o della spesa massima ammissibile per gli interventi non soggetti
ad asseverazione sia calcolato con riferimento ai costi massimi
specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui
all’Allegato I; - quella secondo cui i costi professionali massimi sono calcolati
con riferimento al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016, ma solo casi non già regolati dal presente decreto, ovvero
nei casi di utilizzo dei prezziari di cui all’articolo 3;
- quella secondo cui l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali
- sostituisce l’Allegato I con l’Allegato A del presente
decreto. - l’articolo 5 dispone che, al fine di tutelare gli investimenti
già avviati e quelli in via di realizzazione, il decreto entri in
vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale
dello stesso e che i valori dei costi massimi sono rivisti
periodicamente in base agli esiti del monitoraggio condotto da
ENEA.
- considera ammissibili le spese per il rilascio del visto di
Costi massimi omnicomprensivi o “chiavi in mano”
L’Allegato A indicata i costi massimi specifici omnicomprensivi
per i soli interventi di efficienza energetica, integrando e
sostituendo quelli già definiti dall’Allegato I del DM Requisiti
tecnici (Decreto MiSE 6 agosto 2020).
L’Allegato chiarisce che i costi indicati sono omnicomprensivi
di qualunque ulteriore costo e rappresentano quindi il costo
“chiavi in mano” al cittadino; questo permette una significativa
semplificazione dell’intera procedura di asseverazione. I costi di
cui al citato Allegato A sono stati definiti:
a) in base ai costi massimi direttamente previsti dalla norma
primaria per gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo
dell’energia elettrica e le colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici;
b) per gli altri interventi direttamente connessi all’efficienza
energetica, tenendo conto delle spese omnicomprensive
auto-dichiarate dai contribuenti per gli interventi. In
particolare, è stata effettuata un’analisi che tiene conto dei
costi omnicomprensivi forniti da ENEA relativamente all’Ecobonus
2021 ( 65% o 50%) e al Superbonus 2021 (110%).
I costi proposti nell’Allegato A tengono conto dei valori
registrati nell’ambito delle suddette misure, ovvero in maniera
residuale a quelli del citato Allegato I qualora i dati non siano
stati rilevati o non siano stati ritenuti significativi.
Inoltre, per tener conto del maggiore spessore del materiale
isolante per gli interventi di isolamento delle superfici opache
disperdenti verticali realizzati in zone climatiche fredde, si è
proposta una differenziazione di prezzo tra le zone climatiche
fredde e calde, analogamente a quanto avviene per gli infissi.
In generale, rispetto all’Allegato I vigente e alla best
practice costituita dal più “consolidato” Ecobonus, gli incrementi
dei costi specifici proposti appaiono correlabili all’aumento dei
prezzi delle materie prime e all’eterogeneità, in termini di
complessità realizzativa, delle lavorazioni possibili.
L’Allegato A
Da rilevare che i costi indicati nell’allegato A risultano
comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera
dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione,
nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque
altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli
stessi.
Source: lavoripubblici.it
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