

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, convertito con
modificazioni nella L. n. 38/2023, il legislatore ha introdotto
misure incisive a tutela della finanza pubblica, intervenendo
direttamente sul meccanismo delle opzioni alternative alla
fruizione diretta delle detrazioni fiscali.
Questo intervento normativo, più volte commentato in queste
pagine, ha avuto un impatto devastante sul settore dell’edilizia
agevolata, andando a colpire il meccanismo finanziario alla base di
moltissimi cantieri: l’anticipazione dell’equivalente economico
delle detrazioni fiscali tramite la cessione del credito. In
assenza di questa leva finanziaria, molte imprese si sono trovate
senza la liquidità necessaria per avviare o completare i lavori,
con evidenti ripercussioni sui rapporti contrattuali.
La sentenza del Tribunale di Savona
Una recente pronuncia giurisprudenziale che ha affrontato la
questione è la n. 45/2025 del Tribunale di Savona, relativa a un
contratto d’appalto stipulato tra un condominio e un’impresa
esecutrice per l’efficientamento energetico di un edificio,
agevolato dal Superbonus 110% e dal Bonus ristrutturazione 50%.
Il condominio, rilevando il mancato avvio dei lavori, ha
richiesto la risoluzione
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