

In base a quanto stabilisce l’art. 119 del decreto Rilancio rientrano tra gli interventi per i quali è ammessa la detrazione in quanto lavori trainati dal Superbonus energetico tutti quelli per i quali è possibile avere l’ecobonus. Si deve trattare, cioè, di interventi di efficientamento energetico. L’installazione di un impianto di riscaldamento in un locale accatastato per uso diverso da quello abitativo non consente di avere l’agevolazione. Non cambia nulla se il locale è di pertinenza di un’abitazione. Di conseguenza lei non potrà “approfittare” del Superbonus condominiale per sanare l’abuso. Nè potrà utilizzare altri bonus fiscali pr realizzare l’intervento perchè la legge, ossia l’art. 49 del DPR 380/3001, il Testo unico in materia edilizia non consente di avere agevolazioni fiscali in presenza di abusi.
Source: repubblica.it
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