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Affidamento diretto, frazionamento artificioso e documentazione carente: interviene ANAC

Affidamento diretto, frazionamento artificioso e documentazione carente: interviene ANAC

La corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara
risulta essere fondamentale anche e soprattutto per la scelta della
procedura di affidamento. Relativamente ai servizi di ingegneria e
architettura, l’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei
contratti) prevede due modalità (oltre alla procedura aperta sempre
attivabile) funzione dell’importo a base di gara:

  • se inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto anche senza
    consultazione di più operatori economici, assicurando che siano
    scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse
    idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
    individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
    stazione appaltante;
  • se superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie UE:
    procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
    cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
    indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Affidamento diretto e frazionamento artificioso: nuova delibera
ANAC

L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi della
giustizia amministrativa e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC). Quest’ultima chiamata ad intervenire come nel caso della
…continua a leggere

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