

Al di sotto della soglia di 150mila euro,
i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in
possesso dei requisiti “semplificati” di capacità
tecnica contemplati dall’art. 28, co. 1, dell’allegato II.12
del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti
Pubblici).
Qualificazione lavori: quando sono ammessi i requisiti
semplificati
La conferma arriva con la sentenza del TAR Lazio
del 5 maggio 2025, n. 8585, in relazione al ricorso
proposto da un Consorzio escluso da una procedura
aperta per mancato possesso da parte della consorziata
esecutrice di qualificazione adeguata in relazione
alla categoria di lavori OG11, scorporabile dall’importo
complessivo. In fase di soccorso istruttorio, il
ricorrente aveva comunicato che la consorziata
aveva inteso qualificarsi in via semplificata nella categoria
producendo i corrispondenti CEL, avvalendosi della
possibilità prevista dall’art. 28, comma 1, lett. a),
allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 e dal disciplinare di
gara.
La SA ne ha invece ha disposto l’esclusione rilevando
la “Mancanza del requisito richiesto del Disciplinare di
gara con particolare riferimento alla Categoria OG 11 Class. I, da
parte della
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