

L’attività di verifica della progettazione è
compatibile con quella di redazione dello stesso progetto, oppure
va svolta da soggetti diversi? Tra “vecchio” e
“nuovo” Codice Appalti è cambiato qualcosa? E nel
caso si riscontri un conflitto di interessi, l’OE va escluso?
Attività di progettazione e di verifica: sono
incompatibili
A fornire chiarimenti e indicazioni operative
sull’incompatibilità tra l’attività di verifica e
l’attività di progettazione afferente lo stesso progetto è
l’ANAC, con il Comunicato del
Presidente del 30 aprile 2025.
La norma di riferimento, ricorda l’Autorità, è il comma 3
dell’art. 34 dell’Allegato I.7 al d.lgs. n.
36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), il quale
espressamente prevede che “Lo svolgimento dell’attività di
verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo
progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo”.
Viene così ripresa la stessa formula dell’art. 26, comma 7 del
precedente d.lgs. n. 50/2016, rispetto al quale l’Autorità aveva
chiarito che “Tale causa di incompatibilità riscontrata in
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