

L’art. 50 del
D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) prevede che per gli
affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie (gli
appalti sottosoglia), le
stazioni appaltanti “procedano” utilizzando le procedure
semplificate.
Sottosoglia: sempre consentite le procedure ordinarie
Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dall’ANAC
(rispettivamente con la
Circolare del 20 novembre 2023 e il Parere
della Funzione Consultiva del 13 marzo 2024, n. 13), la norma
va letta alla luce dei principi dell’Unione Europea che consentono
sempre il ricorso alle procedure ordinarie, secondo valutazioni
autonome delle stazioni appaltanti in relazione:
- alle caratteristiche del mercato di riferimento;
- alle peculiarità dell’affidamento;
- agli interessi pubblici ad esso sottesi.
A commento del dibattito in corso, è intervenuto anche il
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e coordinatore della
Commissione speciale di riforma del Codice, Luigi
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