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Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 22 marzo – Euroconference NEWS

Il ventitreesimo appuntamento di Adempimenti In Diretta è iniziato, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata agli aspetti contabili e fiscali delle differenze su cambi, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario”, dopo aver evidenziato le principali scadenze della settimana, è stato approfondita la determinazione del reddito e dell’imposta del soggetto forfetario.

Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stata esaminata la gestione dei forfetari con TS Studio.

Sono arrivati diversi quesiti; ne ho selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.

Sul podio ci sono:

3. UTILE SU CAMBI: RISERVA NON DISTRIBUIBILE

2. ACCONTI: PASSAGGIO DA FORFETARIO A SEMPLIFICATO

1. FORFETARIO SOCIO DI S.R.L.

# 10

Rivalsa Inps 4%


Ma la rivalsa Inps fa reddito?

T.T.


La risposta è affermativa.

La rivalsa Inps del 4 per cento, prevista dall’articolo 1, comma 212, L. 622/1996, costituisce compenso e contribuisce alla determinazione del reddito.

Infatti, i professionisti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, hanno la facoltà (si veda la circolare Inps 112/1996) di addebitare in fattura al proprio committente una maggiorazione del 4 per cento del compenso concordato. Quindi, la rivalsa per il professionista rappresenta un contributo aggiuntivo al proprio reddito professionale.

# 9

Deducibilità contributi previdenziali


Durante la diretta è stato detto che i contributi integrativi non sono deducibili dal reddito del forfetario. Potete darci conferma?

E.T.


I contributi versati dai professionisti alle Casse di appartenenza, siano essi obbligatori o facoltativi, risultano fiscalmente deducibili dal reddito complessivo.

In particolare, sono deducibili il contributo soggettivo, il contributo di maternità e tutti i contributi volontari versati per, ad esempio, il riscatto della laurea o del servizio militare.

Invece il contributo integrativo, data la sua natura di onere addebitato in fattura al cliente e, quindi, non a carico del professionista, non risulta deducibile.

# 8

Forfetario: Redditi da lavoro dipendente


Un nostro cliente ha ricevuto la CU 2022 relativa alla pensione. L’importo lordo è pari a 31.129,00 euro, mentre il netto è, ovviamente, inferiore ai 30.000 euro. Tale contribuente può permanere nel regime di vantaggio nel presente periodo di imposta?

E.R.


La risposta è negativa.

In particolare, la lettera d-ter), del comma 57 L. 190/2014, afferma che non possono accedere al regime forfetario coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Ne discende che il contribuente forfetario, a seguito del percepimento di un reddito da pensione pari a 31.129,00 euro (superiore a 30.000 euro), risulta escluso dal regime agevolativo.

# 7

Forfetario: cessione del credito


Il contribuente forfetario non può detrarre i bonus edilizi. Può, però, cedere il credito relativo al 110%?

T.R.


In effetti, il contribuente forfetario, se non possiede altri redditi da inserire per poter detrarre le spese, perde tutti i bonus.

In alternativa, come indicato anche dall’Agenzia delle entrate (si veda, ad esempio, la risposta a interpello n. 432/2020), il contribuente forfetario può beneficiare dell’opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

# 6

Forfetario: Sconto in fattura


Un professionista forfetario che nel 2021 ha applicato sconto in fattura per bonus facciate e ha incassato il bonifico nella misura del 10% entro il 31/12/2021 riceve e accetta lo sconto nel 2022. Nel 2021 dichiara come incassato solo il 10%?

I.M.


La risposta è affermativa.

Si ricorda, infatti, che il solo regime utilizzabile dal contribuente forfetario, oltre che dal professionista, è quello di cassa.

Ne discende che, nella fattispecie descritta nel quesito, al fine di determinare il reddito relativo al periodo di imposta 2021, occorre verificare gli importi effettivamente incassati.

# 5

Forfetario: fattura da integrare con Iva


Il forfetario che riceve una fattura da “Booking” deve integrarla con Iva e presentare la Li.Pe. relativa al trimestre di riferimento?

O.E.


Con la circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle entrate ha affermato, con riguardo a tali operazioni, che la modifica normativa ha disposto che le stesse rimangono soggette alle ordinarie regole, trovando, in particolare, la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti D.P.R. 633/1972.

Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’Iva è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima.

Ne consegue che il soggetto forfetario deve integrare la fattura con Iva e successivamente versare l’imposta dovuta entro il 16 del mese successivo.

Non deve, invece, presentare né la Li.Pe. né la dichiarazione annuale Iva.

#4

Deducibilità perdite su cambi


Sotto il profilo fiscale, le perdite su cambi sono deducibili?

A.G.


La risposta è affermativa.

Infatti, l’articolo 110, comma 3, Tuir prevede che “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza”.

Pertanto, solo gli utili e le perdite su cambi realizzati assumo rilievo ai fini Ires.

# 3

Utile su cambi: riserva non distribuibile


Se ottengo un utile su cambi ma l’esercizio chiude in perdita, come devo costituire la riserva non distribuibile?

S.T.


L’articolo 2426, punto 8-bis, cod. civ. specifica che, qualora dal processo di adeguamento al tasso di cambio a pronti di fine esercizio delle attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni, si rilevi un utile netto su cambi (ovvero una differenza positiva tra utili su cambi non realizzati e perdite su cambi non realizzate), questo deve essere accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

In caso di utile su cambi non realizzato ma di contestuale perdita di esercizio, la “Fondazione Luca Pacioli” sostiene che nessun importo deve essere accantonato alla riserva non distribuibile di cui sopra.

# 2

Acconti: passaggio da forfetario a semplificato


Soggetto che passa da regime forfetario a semplificato: è obbligato a versare gli acconti?

R.G.


Considerato che nel passaggio dal forfettario al semplificato:

  • nel primo regime si paga un’imposta sostituiva;
  • mentre nel secondo si paga l’Irpef;

non vi è alcun obbligo di pagare gli acconti Irpef in quanto, applicando il metodo storico, manca una base Irpef su cui calcolare gli acconti per il 2022.

Ad ogni modo, il contribuente può decidere di calcolare gli acconti Irpef con il metodo previsionale:

  • considerando i redditi che ipotizza di realizzare nel corso dell’anno;
  • nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto spettanti.

# 1

Forfetario socio di S.R.L.


Cliente consulente nel settore edile, socio di S.r.l. di studio medico, può aderire al regime forfetario?

S.P.


La risposta è positiva.

Infatti, la fattispecie riguarda una S.r.l. che svolge un’attività estranea a quella esercitata dal professionista.

Si ricorda che, come chiarito dalla prassi (si vedano le circolari 9/E/2019 e 10/E/2016) l’esclusione dal regime di vantaggio è prevista per i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in S.r.l. che esercitano la stessa attività economica.

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Laura Mazzola Vedi tutti gli articoli dell’autore

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