

La corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara
risulta essere fondamentale anche e soprattutto per la scelta della
procedura di affidamento. Relativamente ai servizi di ingegneria e
architettura, l’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei
contratti) prevede due modalità (oltre alla procedura aperta sempre
attivabile) funzione dell’importo a base di gara:
- se inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici, assicurando che siano
scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse
idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante; - se superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie UE:
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Affidamento diretto e frazionamento artificioso: nuova delibera
ANAC
L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi della
giustizia amministrativa e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC). Quest’ultima chiamata ad intervenire come nel caso della
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