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Affiitto e bonus fiscali, l’accordo verbale è valido per ottenerli – Immobiliare.it

Una recente ordinanza della Corte di cassazione, la n. 5584 del 21 febbraio 2022, ha chiarito che per ottenere i bonus fiscali, derivanti da una serie di interventi volti al risparmio energetico, non è necessario registrare il contratto di locazione.

La decisione dei giudici interessa gli interventi eseguiti su immobili concessi in locazioni e si ricollega prassi già seguita dall’Agenzia dell’Entrate.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

In particolare, viene richiamata la circolare n.36/E del 31 maggio 2007, secondo cui “la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario che abbia sostenuto le spese e al quale siano intestate le fatture” precisando che tra i familiari “rientrano gli affini entro il secondo grado”. Dunque, anche il genero contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria.

Una seconda circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 121 dell’11 maggio 1998) precisa che “la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori purché ne sostenga le spese”.

Nella stessa circolare si afferma che non è
richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato. Pertanto, nessun
estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di
comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della
detrazione deve presentare.

La Cassazione richiama infine anche la circolare AE n. 13/E del 2019, che pur riferendosi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e Bonus verde, conferma come lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, ovvero alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori.

Non è necessario poi che tale status di convivenza sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Come accedere ai benefici fiscali

È quindi sufficiente essere un familiare convivente con l’intestatario dell’immobile per accedere ai benefici fiscali e ciò a prescindere dalla verifica della detenzione – da parte dello stesso contribuente o della moglie con lui convivente – dell’abitazione in questione a titolo di contratto di comodato, concluso con la proprietaria del bene.

Nel caso di specie, l’accertamento, nei termini precisati, che il titolo che legittimava comunque il contribuente alla detrazione era costituito dall’essere “un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con l’intestataria dell’immobile, prescinde pertanto dalla verifica della detenzione, da parte dello stesso contribuente (o della moglie con lui convivente), dell’abitazione in questione a titolo di contratto di comodato concluso con la proprietaria del bene.

di Ivan Meo

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