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Aliquote differenziate sul 110% – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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La riforma della disciplina degli incentivi destinati al miglioramento ed efficientamento del patrimonio immobiliare dovrà prevedere aliquote differenziate in funzione alle performance raggiunte dall’edificio. E la disciplina della detrazione maggiorata del 110% dovrà essere semplificata e migliorata, visto il forte interesse e l’impatto sul settore edile.

Queste alcune delle indicazioni contenute nella risposta all’interrogazione 5-05361 a firma Gianluca Beneamati fornita il 31 marzo 2021 in commissione X della Camera dalla sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava, avente ad oggetto la semplificazione delle procedure per l’accesso al superbonus 110% e delle misure di efficientamento per la fruizione delle detrazioni edilizie.

Come indicato nella risposta, l’edilizia rappresenta indubbiamente per il nostro Paese un settore trainante, economico e occupazionale e di sviluppo, che può rappresentare una risposta agli obiettivi energetico-ambientali fissati al 2030 dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) e, quindi, non solo all’attuale crisi pandemica da Covid-19.

Nella risposta si prende atto del potenziamento, almeno a livello temporale, della detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, con l’introduzione avvenuta con la legge 178/2020 della proroga al 30/06/2022 per la generalità dei contribuenti, e fino al 31/12/2022 e al 30/06/2023, rispettivamente per i condomini e per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti equipollenti.

Stante il fatto che le detrazioni sono disseminate in numerose norme emanate nel tempo, la politica a favore dell’efficienza energetica deve andare oltre le dette date (quindi, auspicabile anche ulteriori proroghe) proponendo una revisione complessiva delle numerose detrazioni fiscali presenti (110%, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde, bonus alberghi e quant’altro), con un maggior coordinamento, si afferma, sia nelle modalità di accesso, sia nei contenuti; è sotto gli occhi di tutti che, quantomeno per la più recente e interessante detrazione del 110%, la produzione di interpretazioni (risposte agli interpelli, faq e altro) e chiarimenti risulti assai copiosa.

Peraltro, nella risposta emerge anche che il cosiddetto «approccio integrato» di dette detrazioni e/o agevolazioni consentirebbe non solo di ottimizzare le tempistiche e i costi di riqualificazione ma anche la promozione di interventi di riqualificazione profonda di sostenibilità che potrebbero impattare in modo estremamente positivo sia sull’efficienza della produzione di energia da fonti rinnovabili sia sull’elettrificazione dei consumi, conseguendo obiettivi di natura sicuramente ambientale ma anche tecnologica come, per esempio, l’incremento degli spazi verdi, il risparmio idrico, la sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche di costruzione, in aggiunta agli aspetti relativi alla sicurezza, con particolare riferimento al profilo inerente al rischio sismico.

Come detto, inoltre, la riforma complessiva delle detrazioni edilizie potrebbe prevedere anche l’introduzione di aliquote differenziate in relazione e in funzione delle performance generali raggiunte dall’edificio oggetto degli interventi.

Dall’analisi non poteva che emergere la bontà degli strumenti di cartolarizzazione dei crediti emersi in relazione agli interventi eseguiti, con la conseguenza che le detrazioni, aggiornate e armonizzate, dovrebbero essere affiancate da strumenti, oggi limitati agli anni 2020, 2021 e, solo per il 110%, per il 2022 come quelli relativi alla cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all’attuale art. 121 del dl 34/2020, con procedure adeguate anche per le piccole e medie imprese (Pmi) del settore, oltre a misure di efficientamento e di semplificazione della disciplina del testo unico dell’edilizia, di cui al dpr 380/2001.

Si aggiunga, inoltre, anche la necessità di correggere, nel contempo, talune criticità, segnalate sistematicamente dagli operatori, sia nella determinazione dell’entità delle detrazioni che nell’ampliamento e migliore individuazione dell’ambito applicativo (sia di natura soggettiva che oggettiva), con minori rigidità anche relativamente e limitatamente alla redazione e presentazione delle asseverazioni (si pensi, tra le altre, alla situazione di quella tardiva relativa agli interventi antisismici), con possibile introduzione di forme di ravvedimento operoso o di remissione in bonis di determinati adempimenti, spesso introdotti da numerose e disseminate disposizioni, pur sempre nel pieno rispetto della disciplina urbanistica.

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