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Anche con la ristrutturazione del box si riesce a ottenere il bonus mobili – Il Sole 24 ORE

2′ di lettura

Domanda. Il condominio deve effettuare lavori di adeguamento antincendio all’autorimessa condominiale (ex Dlgs 151/2001), con adeguamento dei singoli box auto. Come chiarito dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 19/E/2020, il bonus mobili spetta anche se l’intervento edilizio è posto in essere su una pertinenza dell’immobile, e possono essere agevolati gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici da collocare in locali diversi da quelli strettamente interessati dai lavori. Considerando che il box auto – di mia proprietà, anche se accatastato autonomamente – può essere considerato una pertinenza dell’immobile principale, e quindi può seguire il regime fiscale applicabile al medesimo, mi sarà consentito di fruire del bonus mobili per acquistare mobili e arredi da collocare nel mio appartamento?
A.D. – Avellino

Risposta. La risposta è positiva, purché i lavori di adeguamento antincendio del garage pertinenziale siano qualificabili come lavori edilizi di manutenzione straordinaria, come tali suscettibili di essere agevolati a norma dell’articolo 16–bis Dpr 917/1986. A questa condizione, i lavori svolti sulla pertinenza legittimano la spettanza dell’agevolazione per l’acquisto dei mobili da utilizzare nell’unità abitativa principale. Ciò è confermato, del resto, dalla stessa Guida al bonus mobili ed elettrodomestici pubblicata sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, alla cui pagina 2 si legge che la detrazione spetta anche quando i mobili (e i grandi elettrodomestici) sono destinati ad arredare l’immobile principale, ma l’intervento cui è collegato l’acquisto è effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, pur accatastata autonomamente. Del resto, come chiarito dalla prassi erariale, l’acquistodei mobili è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare ambienti diversi da quelli specificamente oggetto degli interventi, purché i lavori edilizi riguardino l’immobile unitariamente considerato (circolari 7/E/2021 e 29/E/2013, paragrafo 3.4). L’agevolazione si computa, infatti, in relazione a ogni singola unità immobiliare oggetto di recupero,comprensiva delle pertinenze, come viene chiarito ancora dalla citata circolare 29/E/2013, al paragrafo 3.5. Sui temi in questione potrebbero comunque intervenire novità a partire dal 2022, come conseguenza della manovra di Bilancio.

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Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 15 novembre, un numero speciale dedicato alle domande e alle risposte sul tema delle agevolazioni per la casa.

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