Dall’1 gennaio 2021, grazie alle modifiche apportate al D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) dalla Legge n. 178/2020 (Legge di
Bilancio 2021), rientrano tra i cosiddetti interventi trainati
previsti per il superbonus 110% anche quelli finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche.
Indice degli argomenti
Gli interventi trainati del superbonus
Ricordiamo, infatti, che una delle prerogative che hanno reso
più appetibile la detrazione fiscali del 110%, oltre all’aliquota e
alle modalità alternative alla detrazione diretta (sconto in
fattura e cessione del credito), riguarda la possibilità di
associare agli interventi trainanti (cappotto termico e
sostituzione dell’impianto di riscaldamento) quelli “trainati”
(all’interno delle unità immobiliari).
A edifici unifamiliari, plurifamiliari e in condominio, unità
immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, è
stata data la possibilità di estendere il bonus 110% a quegli
interventi che prevedevano una diversa aliquota. Riferendoci
esclusivamente all’ecobonus 110%, realizzato uno degli interventi
trainanti, si potranno realizzare congiuntamente (aumentando la
detrazione al 110%) anche i seguenti interventi:
- gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche
(art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni, - efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio; - acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti; - installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti
assicurano il doppio salto di classe energetica); - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
all’installazione degli impianti medesimi.
I limiti di spesa per le barriere architettoniche
Mentre ogni singola detrazione ha il suo limite di spesa
espressamente indicato, qualche perplessità ha destato il limite
relativo agli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del
TUIR. Perplessità a cui avevamo già risposto e che trova conferma
anche nella risposta ufficiale ricevuta dalla Task force
Superbonus 110% istituita dal Governo.
La risposta della task force
Alla task force abbiamo chiesto: La Legge di Bilancio 2021
ha modificato l’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio prevedendo
un nuovo intervento trainato: quello per l’eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera
e) del TUIR. Si chiede di conoscere i limiti di spesa applicabili
all’intervento in questione.
Ecco la risposta ufficiale.
In relazione al contesto d’intervento illustrato, ci preme
innanzitutto evidenziare che poiché gli interventi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche sono stati inseriti
dalla legge di bilancio 2021 al comma 2 dell’art.119 del decreto
Rilancio, come da sua conversione in legge (legge 17 luglio 2020,
n°77) e s.m.i., in generale riteniamo che questi interventi siano
agevolati al 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al comma 1 dell’art.119 del
decreto su citato.
Tutto ciò premesso, poiché questi interventi sono previsti
dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, e non hanno
quindi un riferimento normativo autonomo, non riteniamo che essi
costituiscano una nuova categoria di interventi agevolabili e che
pertanto fruiscano di un autonomo limite di spesa. Ma riteniamo
piuttosto che il limite di spesa massimo per questi interventi sia
quello degli interventi che rientrano nella ristrutturazione
edilizia di un immobile.
Quindi, per esempio, nel caso in cui in un immobile si eseguano
interventi di tipo sismabonus, interventi di ristrutturazione
edilizia ed interventi di eliminazione di barriere architettoniche,
riteniamo che per questi interventi il limite di spesa sia
complessivamente pari a 96.000 ad u.i.
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.