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Bonus alberghi, domanda per il credito d’imposta del 65 per cento dal 13 giugno 2022 – Informazione Fiscale

Slitta l’avvio delle domande per il bonus alberghi: si passa dal 9 al 13 giugno 2022, mentre la scadenza passa al 16 giugno. È il nuovo Avviso del Ministero del Turismo ad annunciare le novità relative al credito d’imposta per le spese di ristrutturazione, riqualificazione energetica e non solo.

Slitta il bonus alberghi: si potrà fare domanda per accedere al credito d’imposta a partire dalle ore 12 del 13 giugno 2022 e fino alla stessa ora del 16 giugno.

A rinviare i tempi è l’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 7 giugno 2022, che sposta la finestra fissata in precedenza dal 9 al 13 giugno.

Il credito d’imposta del 65 per cento è riconosciuto alle strutture ricettive fino ad un massimo di 200.000 euro in relazione alle spese per ristrutturazione e riqualificazione energetica.

A fornire i dettagli sulle modalità di richiesta è l’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 27 maggio scorso, mentre le indicazioni su spese ammesse, beneficiari e requisiti specifici sono contenute nel Decreto Interministeriale del 17 marzo scorso.

Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute da imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2012, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 6 novembre 2021.

Entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari del bonus alberghi, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Bonus alberghi, domanda per il credito d’imposta del 65 per cento dal 13 giugno 2022

Rifinanziato dal Decreto Legge n. 104/2022, prende il via la nuova finestra per l’accesso al bonus alberghi, il credito d’imposta riconosciuto per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture ricettive.

Dopo il superbonus, si va verso l’erogazione di un nuovo incentivo volto a favorire la riqualificazione dei locali delle imprese del turismo.

A fornire tempi e dettagli operativi è l’Avviso pubblicato dal Ministero del Turismo il 7 giugno 2022, che aggiorna le date indicate in quello pubblicato il 27 maggio.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato in questa pagina il giorno 13 giugno 2022.

Avviso pubblico Ministero del Turismo del 7 giugno 2022
Rinvio domande credito d’imposta alberghi

Non più quindi da giovedì 9 giugno, ma bisognerà attendere lunedì 13 giugno.

Il credito d’imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute, entro il limite massimo di 200.000 euro, è riconosciuto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione agli interventi di:

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e di risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • incremento dell’efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali

A poterne beneficiare sono le strutture alberghiere, gli agriturismi, così come gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta, quali ad esempio i villaggi turistici, i campeggi, e i parchi di vacanza.

La nuova finestra per l’accesso al bonus abbraccia il periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 6 novembre 2021, per un totale di 380 milioni di euro disponibili.

Per fare domanda sarà necessario accedere alla piattaforma dedicata, che verrà messa a disposizione da parte del Ministero il giorno 9 giugno 2022 sulla pagina informativa dedicata all’agevolazione.

Nell’attesa, si evidenzia che così come indicato nell’Avviso ministeriale sarà necessario essere muniti di SPID, CIE o CNS ai fini dell’accesso alla procedura online.

Nella domanda di accesso al bonus alberghi sarà necessario indicare, tra gli altri dati, l’importo della spesa sostenuta al netto dell’IVA, somma limitata a 307.6392,30 euro, e il valore del credito d’imposta corrispondente, fino ad un massimo di 200.000 euro.

Avviso pubblico credito d’imposta alberghi – Ministero del Turismo
Scarica il testo pubblicato il 27 maggio 2022 con regole e tempi per l’accesso al bonus alberghi
Decreto Interministeriale del 17 marzo 2022
Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi

Bonus alberghi 2022, dalle fatture elettroniche ai bonifici: i documenti necessari per l’accesso al credito d’imposta del 65 per cento

Il modulo di domanda da trasmettere entro il 13 giugno 2022 dovrà essere accompagnato dagli allegati relativi alle spese sostenute.

In particolare, si legge nell’Avviso del 27 maggio, le imprese richiedenti dovranno allegare alla domanda per l’accesso al credito d’imposta del 65 per cento la seguente documentazione:

  • copia delle fatture elettroniche relative alle spese eleggibili di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022, individuati nella domanda di concessione, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale;
  • copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra beneficiario e fornitori;
  • copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
  • verbale di consegna o di installazione dei beni, eventualmente acquistati, presso la sede in cui vengono realizzati gli interventi;
  • relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute;
  • attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;
  • per le spese relative a lavori antisismici l’attestazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, e ss.mm.ii.;
  • copia delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. h) del decreto interministeriale del 17 marzo 2022;
  • quadro riassuntivo delle spese sostenute di cui all’allegato n. 2 recante per ciascuna spesa eleggibile sostenuta, gli estremi della fattura e gli estremi del relativo pagamento;
  • nel caso in cui l’importo del credito d’imposta richiesto sia superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), moduli per la richiesta antimafia.
Allegato 1 – modulo domanda per il bonus alberghi
Scarica il modulo messo a disposizione dal Ministero del Turismo per l’accesso al credito d’imposta del 65 per cento
Allegato 2 – Quadro riassuntivo
Quadro riassuntivo dell’investimento
Allegato 3 – modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia
Clicca per scaricare

Bonus alberghi 2022, dopo la domanda la graduatoria dei beneficiari in ordine cronologico

Mercoledì 8 giugno il Ministero del Turismo ha messo a disposizione delle strutture ricettive la guida per la presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta, che mettiamo di seguito a disposizione.

Tax credit alberghi – guida del Ministero del Turismo
Scarica la guida per fare domanda pubblicata in data 8 giugno 2022

Dopo la chiusura dello sportello per fare domanda, il Ministero avrà 60 giorni di tempo per procedere alla concessione del credito d’imposta. I 380 milioni di euro a disposizione saranno distribuiti sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

In caso di mancanza dei requisiti necessari, il Ministero invierà al richiedente una comunicazione con i motivo che hanno portato al mancato accoglimento dell’istanza.

Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta sarà necessario attendere un’apposita autorizzazione da parte del Ministero, entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche sui requisiti soggettivi delle imprese incluse negli atti di concessione, e previa comunicazione degli importi fruibili all’Agenzia delle Entrate.

Alle imprese sarà inviata apposita comunicazione sul via libera all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica, indicando l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è concesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

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