L’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha
previsto le ormai note opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito) non solo per gli interventi che accedono al
superbonus ma anche agli altri principali bonus edilizi (tra cui il
bonus casa e il bonus facciate).
La cessione del credito dopo il Decreto Anti-frode
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021
(Decreto anti-frode) sono stati previsti degli ulteriori meccanismi
di controllo a carico del beneficiario della detrazione, che già
erano previsti per il superbonus (estesi anche in caso di
detrazione diretta senza l’utilizzo della precompilata).
In particolare, dal 12 novembre 2021 chi volesse utilizzare
queste detrazioni mediante opzioni alternative, dovrà produrre:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione,
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta; - l’asseverazione di congruità delle spese sostenute, che attesta
la spesa in riferimento a dei prezzari stabiliti dalla norma.
Le modalità attuative per la cessione del credito
Le modalità attuative relative alla scelta delle opzioni
alternative, comunicate in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. n.
322/1998, sono state definite con:
Opzioni alternative: chi comunica la scelta?
Nei giorni scorsi FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia
delle Entrate, ha risposto alla seguente domanda:
Dopo le novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, tra
cui l’estensione dell’obbligo di richiedere il visto di conformità,
chi dovrà comunicare la cessione del credito per gli interventi di
ristrutturazione edilizia?
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come previsto dal
provvedimento del 12 novembre 2021, la comunicazione va fatta:
- per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari,
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità,
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali
telematici dell’Agenzia - per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici,
dal soggetto che rilascia il visto di conformità o
dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi
di un intermediario.
Se, invece, si deve comunicare la cessione del credito
relativamente a rate residue non fruite, l’invio deve essere
effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari
sia per quelli effettuati sulle parti comuni di un edificio.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che la comunicazione
deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello
di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.