Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine ordinario per inviare le comunicazioni relative all’esercizio dell’opzione di bonus edilizi per cessioni o sconti legati alle spese sostenute nel 2022. Ora, fino al 30 novembre, c’è tempo per la cosiddetta remissione in bonis, di cui si distinguono tre casi: la comunicazione tardiva, l’esistenza delle altre condizioni per trasferire il credito e la sanzione da 250 euro non ravvedi bile. Vediamo tutti i casi.
Remissione ordinaria
Nel caso della comunicazione tardiva, la circolare 33/E/22 dell’AdE prevede che, a parte la scadenza, il soggetto abbia rispettato tutti i requisiti per esercitare l’opzione sul bonus. Dispone cioè di un accordo di cessione o una fattura con data precedente al termine ordinario per l’invio della comunicazione (il 31 marzo). Il secondo caso è spesso più semplice del primo perché gli accordi di cessione raramente vengono formalizzati nel modo corretto.
Remissione semplificata
Quando esistono le condizioni
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.