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Bonus edilizi e cessione del credito: modifiche work in progress – Lavori Pubblici

Quarta cessione del credito, si parte: con la legge di
conversione n. 34/2022, è stato inserito nel D.L. n. 17/2022
l’articolo 29-bis, che permette, dall’1 maggio 2022, un’ulteriore
cessione, anche se a condizioni piuttosto stringenti. Tutto lascia
presagire che prima o poi sarà necessario un nuovo correttivo, a
testimonianza della difficoltà, da parte del legislatore, nel
dare stabilità e certezza alla disciplina.

Cessione del credito, si cambia di nuovo

Del “cantiere aperto” che è la cessione del credito ne sono
testimonianza gli ormai due anni di modifiche che si sono succedute
a partire dal Decreto Rilancio. Sostanzialmente,
si è passati da un regime in cui non c’era alcun limite, a una
stretta notevole, mirata a prevenire possibili comportamenti
scorretti; un irrigidimento tale da provocare quasi la
paralisi del settore, a cui si è cercato di porre rimedio
ponendo delle condizioni meno forti, ma che potessero garantire di
operare nella legalità.

Tutto nasce con il D.L. n. 34/2020 che,
all’art. 121 stabilisce che per le spese sostenute nel 2020 e nel
2021 (con la legge di Bilancio 2022 l’agevolazione è stata estesa
anche agli anni 2022, 2023 e 2024), è possibile optare, in luogo
della detrazione in dichiarazione, per un contributo sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi (cd. “sconto in
fattura
”) oppure per un credito d’imposta cedibile
ad altri soggetti
(compresi gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari), con possibilità, per questi ultimi,
di illimitate ulteriori cessioni. Tale
agevolazione si applica per queste tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio ex art.
    16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (manutenzione, restauro
    e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edifici
    residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali);
  • efficienza energetica ex art. 14, Dl 63/2013
    (cd. Ecobonus) e art. 119, commi 1 e 2, Dl 34/2020 (cd.
    Superbonus)
  • interventi antisismici ex art. 16, commi da
    1-bis a 1-septies, Dl 63/2013 (cd. Sismabonus); articolo 119, comma
    4, Dl 34/2020, Super Sismabonus;
  • installazione di impianti fotovoltaici, come
    previsto dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir e
    dall’articolo 119, commi 5 e 6, Dl 34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici
    ex art. 16-ter, Dl 63/2013 e art. 119, comma 8,
    Decreto Rilancio;
  • eliminazione barriere architettoniche ex art.
    119-ter, DL 34/2020), come previsto dalla legge n. 234/2021 (Legge
    di Bilancio 2022);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici
    esistenti
    , inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
    esterna ex art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019, cd. “Bonus
    Facciate”).

I correttivi al Decreto Rilancio

A fine ottobre si è iniziato a parlare di possibili frodi
fiscali per utilizzo improprio dei crediti d’imposta, per cui sono
state introdotte con il cd. Decreto Antifrode
(D.L. n. 157/2021) alcune misure preventive:

  • estensione dell’obbligo di visto di conformità
    dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei
    presupposti che danno diritto alle detrazioni anche nel caso in cui
    il “superbonus” è utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei
    redditi e alle opzioni riguardanti lavori edilizi diversi da quelli
    che danno diritto al “superbonus”;
  • estensione dell’obbligo di asseverazione della
    congruità delle spese
    tutti i bonus edilizi;
  • in casi sospetti, il Fisco può sospendere, per un massimo di
    trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni di opzione, al fine
    di espletare gli opportuni controlli preventivi. Qualora vengano
    accertate irregolarità, può procedere con il recupero degli importi
    dovuti, maggiorati di sanzioni e interessi.

Il decreto è stato poi abrogato e interamente recepito, salvo
alcune modifiche, dalla legge di Bilancio 2022, ma
la cessione del credito ha continuato la sua metamorfosi. Il
cambiamento più incisivo è stato indubbiamente quello introdotto
con il D.L. n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-Ter),
che ha stoppato la cessione infinita.

Con il provvedimento si è infatti stabilito che è ammessa
una sola cessione ad altri soggetti
,
 corrispondente a quella operata direttamente dal
contribuente o effettuata dal fornitore che ha praticato lo sconto
in fattura al contribuente. Unica eccezione, i soli crediti che al
7 febbraio sono stati già oggetto di un’opzione, per i quali è
possibile un’ulteriore cessione a soggetti terzi.

Da qui, il caos. Tantissime imprese si sono
ritrovate con migliaia di euro di crediti in mano, senza
possibilità di cederli; persino istituti bancari e Poste hanno
temporaneamente chiuso le piattaforme di cessione,
perché impossibilitate a potere acquisire i crediti. In questo
senso, il D.L. n. 13/2022 ha cercato di fungere da correttivo, con
l’inserimento di due nuove cessioni, purché
effettuate nei confronti di soggetti accreditati come istituti
bancari e assicurativi.

La quarta cessione 

Ma anche in questo caso la coperta si è rilevata troppo corta,
perché i crediti da cedere sono molti di più di quanto è possibile
per le tasche di banche e istituti accreditati. Contribuenti,
professionisti, imprese e industrie hanno quindi chiesto a gran
voce un nuovo correttivo, che sembra essere arrivato con la
conversione in legge del “Decreto Energia” e l’inserimento
dell’art. 29-bis nel “decreto Energia”.

È stata infatti aperta timidamente una strada alla quarta
cessione, concessa solo a condizione che riguardi un credito per il
quale è esaurito il numero delle possibili precedenti cessioni e se
banca nei confronti di un proprio correntista. Ciò dovrebbe evitare
che, esaurita la capienza fiscale degli istituti bancari, il
comparto edilizio possa tornare a bloccarsi.

Al momento quindi la legge dispone che, dopo la prima cessione
“libera”, è possibile procedere con:

  • due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati;
  • una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in
    relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle
    possibili, esclusivamente a favore di propri correntisti  che
    potranno utilizzarle esclusivamente in compensazione.

Più che una soluzione, sembra essere una pezza messa
frettolosamente, che lascia spazio a nuove ipotesi e nuove
possibili modifiche. I lavori continuano…

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