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Bonus edilizi: visto e asseverazione non detraibili per le spese 2021 – Lavori Pubblici

Il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) ha previsto un
particolare regime per i bonus edilizi che vengono fruiti mediante
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Un
regime valido dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021, data in
cui il Decreto antifrode stesso è stato abrogato dalla Legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

Bonus fiscali, visto e asseverazione: il regime post Decreto
Antifrode

Entrando nel dettaglio, a cause delle frodi fiscali individuate
dall’Agenzia delle Entrate, il Governo ha deciso di intervenire con
un provvedimento d’urgenza finalizzato ad inserire un doppio
sistema di controllo alle detrazioni fiscali che utilizzano le
opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

Dal 12 novembre 2021, in caso di ecobonus ordinario, sismabonus
ordinario, bonus ristrutturazioni edilizie e bonus facciate (per
citare i più utilizzati) fruiti tramite sconto in fattura o
cessione del credito, è indispensabile:

  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Il problema è che in fase di definizione del provvedimento
emergenziale hanno “dimenticato” che questi documenti necessitano
di lavoro qualificato e che i relativi costi non possono essere
portati in detrazione.

Bonus fiscali, visto e asseverazione: il regime post Legge di
Bilancio 2022

Proprio per questo motivo (ma i motivi sono anche altri), la
Legge di Bilancio 2022 ha abrogato il Decreto antifrode e rimesso
interamente i suoi contenuti con alcune modifiche. Tra queste la
possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il
rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle
asseverazioni necessarie per la fruizione dei bonus fiscali.

Ma le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 non
rappresentano una “interpretazione autentica” delle norme contenute
nel Decreto Antifrode. Il fatto che il D.L. n. 157/2021 sia stato
abrogato porta alla necessaria conseguenza che gli interventi che
hanno utilizzato i bonus con le opzioni alternative dal 12 novembre
al 31 dicembre 2021 non potranno portare in detrazione le spese per
i visti, le asseverazioni e le attestazioni. Chiaramente stiamo
parlando delle “spese sostenute”, quindi, se l’intervento è stato
realizzato in questa finestra temporale, ma le fatture e i bonifici
sono state effettuale nel 2022, valgono le regole post Legge di
Bilancio 2022.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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