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Bonus facciate 2021 anche per parapetti dei balconi e illuminazione (ma solo in alcuni casi) – Informazione Fiscale

Bonus facciate 2021 anche per i parapetti dei balconi, detrazione del 90 per cento applicabile anche alle spese per l’installazione di punti di illuminazione, ma solo se necessaria per motivi tecnici. I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 482 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate 2021 a maglie larghe, ma a determinate condizioni: senza dubbio si ha diritto alla detrazione pari al 90 per cento anche per le spese che riguardano i parapetti dei balconi, mentre entrano nell’agevolazione i punti di illuminazione solo se necessari per motivi tecnici, da verificare caso per caso, e strettamente collegati agli interventi principali.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 482 del 15 luglio 2021.

Come di consueto, lo spunto per approfondire la possibilità di utilizzare il bonus facciate in maniera estesa arriva dall’analisi di un caso pratico.

Bonus facciate 2021: anche per i parapetti dei balconi, e per l’illuminazione ma solo se necessaria

Protagonista è una società proprietaria di un hotel. L’intenzione è quella di intervenire con dei lavori sui parapetti dei balconi, fatti di ringhiere metalliche e vetro, e di posizionare dei punti di illuminazione a soffitto o a parete.

Per migliorare l’estetica dell’edificio, la società vorrebbe modificare i parapetti, aumentando la parte in vetro o comunque sostituendo quella attuale, e illuminare i balconi per dare risalto all’edificio anche nelle ore più buie.

Anche per interventi di questo tipo è possibile beneficiare del bonus facciate 2021? Questo il quesito posto all’Amministrazione finanziaria.

Con la risposta all’interpello numero 482 del 15 luglio 2021, arriva il via libera alla fruizione dell’agevolazione per le “spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso”.

D’altronde, come sottolinea lo stesso documento, questa possibilità era stata già chiarita con la circolare numero 2/E del 2020.

Diverso è, invece, il caso dei punti di illuminazione:

“Con riferimento all’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso (cfr. risposta n. 520 del 2020), il bonus facciate

spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici” aspetto desumibile, tra l’altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso (ciò rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello, restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell’amministrazione)”.

Bonus facciate 2021, anche per i parapetti dei balconi: i requisiti da rispettare

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta il riferimento normativo cardine: l’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio 2020 così come modificato da quella del 2021.

Si ha diritto a una detrazione pari al 90 per cento per le spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021, per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che si trovano in zona A o B, o assimilabili, in linea con quanto stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

In particolare si ha diritto all’agevolazione per i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio:

  • sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio;
  • sia sugli altri lati dello stabile.

Nel testo si legge:

Si rammenta, inoltre che, secondo quanto stabilito al comma 220 delle disposizioni della citata legge di bilancio 2020, nell’ipotesi “in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3- bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”.

In presenza di tutti i requisiti evidenziati, anche per i lavori effettuati sui parapetti dei balconi è possibile beneficiare della detrazione del 90 per cento: non ci sono ostacoli.

Non vale lo stesso discorso, invece, per i punti di illuminazione che possono entrare nel campo di applicazione del bonus facciate solo se risultano necessari per motivi tecnici e strettamente collegati all’intervento principale.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 482 del 15 luglio 2021
Articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bonus Facciate: interventi sui parapetti dei balconi e installazione corpi illuminanti.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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