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Bonus Facciate 2021: cos’è, le condizioni e le opzioni alternative – Lavori Pubblici

La normativa fiscale prevede diverse interessanti possibilità di
agevolazioni fiscali per il settore dell’edilizia. Sono quasi tutte
finalizzate al miglioramento energetico, alla riduzione del rischio
sismico, al recupero e al decoro architettonico. Tra queste la
detrazione fiscale del 90% (bonus facciate).

Bonus facciate: cos’è

Diciamo subito cos’è il bonus facciate e da quale norma è stato
previsto nel nostro ordinamento. Il bonus facciate è una detrazione
fiscale del 90% prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e prorogata
per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di
Bilancio 2021).

La detrazione è finalizzata al recupero del decoro
architettonico delle facciate esterne degli edifici e proprio per
questo non fa distinzione tra tipologie di immobili (quindi si
applica anche a quelli strumentali). La detrazione va ripartita in
10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Altro aspetto
molto interessante riguarda il fatto che la norma istitutiva del
bonus facciate non ha previsto limiti di spesa massimi né limiti
massimi di detrazione.

Bonus facciate: i beneficiari

Come detto, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti
residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa,
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati
e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di
intervento.

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
    professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
    commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone
    fisiche, società di persone, società di capitali).

Aspetto fondamentale riguarda la disposizione
prevista dall’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) che ha esteso
le opzioni alternative alla detrazione fiscale
anche per il bonus facciate per le spese sostenute negli anni 2020
e 2021.

Bonus facciate: le condizioni

La norma istitutiva ha previsto tre condizioni
per accedere al bonus facciate:

  • la prima riguarda l’ubicazione dell’immobile
    che deve trovarsi in zona A (centri storici) o B (parti già
    urbanizzate, anche se edificate in parte), come individuate dal
    decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste
    assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti
    edilizi comunali;
  • altra condizione riguarda la visibilità della facciata, che
    deve essere visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
    escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici
    confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte
    salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
    pubblico
    ;
  • la terza riguarda la percentuale di intonaco
    su cui intervenire, nel caso sia superiore al

Bonus facciate: spese e interventi ammissibili

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero
o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione
spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache
    della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola
    pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di
    vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della
    superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati
sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri
lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi
effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili
dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo
esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle
    caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di
    riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della
    facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la
    struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura
    della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e
    tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi
    costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti
    alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
    sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla
    parte opaca della facciata.

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista
termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare
specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello
    Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti
    minimi);
  • i valori limite di trasmittanza termica finali (U), fermo
    restando il rispetto del Decreto Requisiti minimi devono essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella
      tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio
      lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1
      dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a
      partire dal 6 ottobre 2020.

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della
superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve
interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda
complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti,
infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno. Nel caso
in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri
materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto
di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto
dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% va
fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della
facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda
complessiva della superficie disperdente.

Bonus facciate 2021: le opzioni alternative

Come indicato in premessa, l’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2021 ha previsto due opzioni alternative alla fruizione diretta
di alcune detrazioni fiscali. Tra queste anche per il bonus
facciate, per gli anni 2020 e 2021, è possibile optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto (sconto in fattura), fino a un importo
    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
    hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
    forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
    spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare
    (cessione del credito), con facoltà di successiva
    cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
    altri intermediari finanziari.

L’estensione delle due opzioni alternative anche al bonus
facciate è prevista, in particolare, dall’art. 121, comma 2,
lettera d) del Decreto Rilancio.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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