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Bonus facciate 2021 per lavori eseguiti dopo il 31 dicembre: come funziona – i-dome.com

Sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del bonus facciate 2021, l’agevolazione che prevede il recupero fino al 90% dei costi sostenuti per i lavori di riqualificazione dell’involucro esterno degli edifici esistenti. Vediamo nel dettaglio le ultime novità a riguardo.

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Tramite la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021 sono state rese note le ultime istruzioni sul bonus facciate 2021, che fino al 31 dicembre prevede la possibilità di recuperare fino al 90% delle spese sostenute per effettuare lavori di riqualificazione dell’involucro esterno degli edifici esistenti, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Dal 1° gennaio 2022, invece, l’aliquota passerà al 60%. Ma come funziona nel caso in cui non si completino i lavori entro il prossimo 31 dicembre?

Bonus facciate anche per lavori successivi al 31 dicembre

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Con risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori legati al bonus facciate 2021 e alle modalità di fruizione dello sconto in fattura. Questo il quesito posto in Parlamento:


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“In riferimento alla possibilità di fruire dello sconto in fattura, si intende chiarire se il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori non inferiori al 30%, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100% di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato art. 119 e segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori”.

Nella risposta si osserva che, anche se le norme non stabiliscono il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione, come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.

Quando si perde l’agevolazione

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Nello specifico, con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento dei lavori, l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati.


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La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma, determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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